Mese: ottobre 2014

Da area protetta a “location” di raduni: l’evoluzione continua…

Nonostante critiche, polemiche e ora anche esposti alla magistratura, la linea tracciata dalla Regione e – conseguentemente – dall’Ente Parco per il futuro di San Rossore viene perseguita con renziana determinazione, in sintonia col celebre motto coniato da una famosa statista inglese del secolo scorso: “There is no alternative!”.

Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi aveva dichiarato – e appena più sommessamente avevano ribadito i vertici dell’Ente Parco – che non solo la mega-route Agesci dell’agosto 2014 non avrebbe dovuto considerarsi “una tantum” ma essa doveva al contrario diventare paradigmatica di un nuovo modo di intendere la Tenuta di San Rossore e il primo esempio di una sperabilmente lunga serie di raduni.

Detto e fatto: protagonista sempre l’Agesci, ormai pupilla dell’occhio del Presidente del Consiglio.

Annunciato a tambur battente – quando ancora il tribolo portato dalla route nazionale non aveva fatto disastri nei cotoni di San Rossore – ecco annunciato per il 4-5 ottobre il raduno del Consiglio nazionale Agesci sempre nella Tenuta.

Molto prudentemente e sostenibilmente, si era affrettato ad annunciare l’Ente Parco, gli “appena” 300 capi scout avrebbero alloggiato “nelle strutture ricettive della Sterpaia e in alcune tende nel resede dell’albergo”.

Siccome siamo ormai in un paese nel quale quando si ha uno straccio di potere si annuncia tutto e il contrario di tutto poi però si fa sempre quel che meglio ci aggrada, ecco qui cosa è successo il 4 e 5 ottobre:

   

  

  

E’ prevedibile dunque che – in sprezzo della missione dell’area protetta e dei suoi stessi regolamenti finora fatti draconianamente rispettare – la linea “grandi eventi” continuerà indisturbata nei mesi e negli anni a venire.

A meno che, come ci auguriamo, la magistratura, le forze politiche e la mobilitazione della cittadinanza e della comunità scientifica non costringeranno Regione e Ente a riportare nei giusti binari la gestione del Parco e soprattutto della Tenuta.

 

 

Il testo dell’esposto alla Procura della Repubblica sui danni arrecati dalla route (22.9.2014)

ALL’ECC.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA

ALL’ECC.MO NOE NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DEI CARABINIERI DI FIRENZE

ESPOSTO

I sottoscritti Andrea Corti, nato a Pisa, il 23.12.1961, ivi residente alla Via A. Tealdi, 1, Alessandro Spinelli, nato a Pisa il 24.1.1951, residente a Chianni (PI), Pod. Il Piano, 89, Beatrice Bardelli, nata a Pisa, il 25.11.1945, ivi residente alla Via U. Rindi, 13, Alessandro Moretti, nato a Pisa, il 30.10.70, ivi residente alla Via Mameli, 5, Giuliano Macchi, nato a Pisa il 12.3.1953, residente a Vecchiano, alla Via Cave, 18, Mauro Domenico Umberto Nozzolini, nato a San Giuliano T. (PI) il 22.10.1937, ivi residente, alla Via Del Colletto, 27, Elena Zito, residente a San Giuliano T. (PI), Via Sant’Elena, 3 (c.f.: ZTILNE59G273L), Fabio Garbari, residente a San Giuliano T. (PI), Via Sant’Elena, 3 (c.f.: GRBFBA37PO1G4528), Luigi Piccioni (c.f.: PCCLGU59B23A515N), Alison Frank, nata in USA il 7.6.1953, residente a San Giuliano T. (PI), Via Aldovrandi, 20/b, Guido Nassi, nato a Pontedera (PI), l’8.12.1957, residente a Pisa, alla Via Cavalca, 22. assistiti ai fini del presente atto dall’Avv. Giancarlo Altavilla, con Studio in Pisa, Via G. Mazzini, 17, si pregiano di esporre quanto segue.

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Il presente atto ha lo scopo di porre all’attenzione di Codesta Ecc.ma Procura della Repubblica gli accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda riguardante un danno ambientale, per così dire ‘plurimo’, perpetrato a Pisa, nel Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, in occasione e a causa del raduno nazionale degli scouts, svoltosi nel mese di agosto 2014, affinché vengano compiuti gli opportuni accertamenti e venga valutata la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale in capo agli artefici dei fatti dedotti.

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Nel periodo dal 6 al 10 agosto 2014, nel Parco Regionale di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli di Pisa, ha avuto luogo, per effetto della determinazione 4.6.2014, n. 340, del suo Direttore, Sig. Andrea Gennai, la Route Nazionale Agesci (meglio conosciuta come il raduno nazionale degli scouts cattolici italiani).

L’evento si è svolto su un’area di 74 ettari, all’interno della Tenuta di San Rossore, nella quale, distribuiti in diecimila tende da campo, sono stati ospitati trentamila scouts e duemila accompagnatori.

L’organizzazione della kermesse ha previsto la (pur temporanea) urbanizzazione dell’area in parola, che si chiama ‘parco’, ma, lungi dall’essere un giardino cittadino, è un’area protetta di assoluta importanza.

In particolare, il raduno ha comportato:

– la realizzazione di diffusi movimenti di terra (livellamenti, riempimenti, etc.) e alterazioni morfologiche del sito;

– la realizzazione di n. 5 piazze ‘verdi’ di circa 4000 metri quadrati ciascuna;

– la collocazione di millequattrocento servizi igienici;

– la collocazione di n. 750 docce e n. 750 lavabi;

– la realizzazione di una rete fognaria fuori terra;

– l’allestimento, su un’area di 5 ettari, di una tenso-pagoda per 500 persone;

– l’allestimento di spazi coperti per mostre, biblioteca, cinema e stampa;

– la realizzazione, in ognuna delle suddette ‘piazze’, di due grandi palchi (uno, con muri laterali alti dodici metri) per concerti e riti religiosi;

– la collocazione di fari luminosi e altoparlanti.

Per servire il ‘popolo scout’ sono state utilizzate (ogni giorno) delle autobotti per l’approviggionamento idrico e la gestione dei servizi igienici e dei TIR (quattro ogni giorno) per la fornitura dei pasti.

Tutto ciò, nella Tenuta di San Rossore che è un sito di importanza regionale (SIR), un sito di importanza comunitaria (SIC), una zona di protezione speciale (ZPS), una riserva della biosfera del programma MAB (Rete Mondiale UNESCO), sotto il nome ‘Selva Pisana’.

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Ora, se la compatibilità ambientale di un evento antropico della invasività di quello in parola risulta, già di primo acchito, improbabile, l’evento AGESCI è in verità l’effetto di una scelta gestionale scellerata degli organi del Parco, che vìola grossolanamente la normativa di riferimento e ha comportato danni ambientali ingentissimi.

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L’evento in parola non poteva essere autorizzato dal Parco, perché in contrasto con la seguente normativa.

Si veda la disciplina del Regolamento del Parco (le cui norme sono prescrittive, ai sensi del suo art. 2).

Art. 20 – Tutela della fauna

L’Ente Parco tutela tutta la fauna selvatica in relazione alla tutela degli habitat naturali o di valore paesaggistico e al mantenimento dell’equilibrio ecologico.

In tutto il territorio del Parco, aree interne ed aree contigue, è vietato disturbare, molestare, danneggiare, catturare e/o uccidere gli animali (…) e i loro nidi, tane, dormitori, aree di rifugio etc’.

Come si vedrà (Cfr. gli atti allegati), l’antropizzazione della Tenuta ha comportato effetti devastanti sugli animali e i loro nidi e tane, oltreché, non di meno, sulla consistenza vegetale dell’area antropizzata.

Art. 27 – Attività favorite

Le attività favorite e promosse dall’Ente Parco sono quelle tese a migliorare la permanenza degli habitat naturali e seminaturali, ad incrementarne l’estensione, ad aumentare il numero e la qualità delle specie selvatiche animali e vegetali presenti nell’area soggetta al Piano del Parco, in un quadro complessivo di equilibrio ecologico‘.

Art. 30 – Attività consentite

Le attività consentite sono quelle compatibili con la permanenza degli habitat naturali e seminaturali, con le specie selvatiche animali e vegetali presenti nell’area soggetta al Piano del Parco.

Non sono consentite attività che risultino in contrasto con le previsioni contenute nel presente regolamento e con quelle contenute nel piano del parco e nel piano di gestione‘.

La fattibilità del raduno AGESCI non trova alcun riscontro nella normativa del Parco e l’evento in parola è incompatibile con le regole di protezione dell’area, così che il suo progetto e la sua proposta dovevano ritenersi irricevibili e/o inammissibili.

Art. 34 – Accesso

Ai pedoni e ai ciclisti è consentito l’accesso su tutta la viabilità del territorio soggetto al Piano del Parco (…).

Ai pedoni e ai ciclisti non è consentito uscire dalla sentieristica (…).

Le cavalcature, anche a briglia, hanno gli stessi obblighi dei pedoni e devono utilizzare solo appositi percorsi segnalati; sono comunque vietate la andature veloci e tutte quelle che possano rimuovere lo strato superficiale di piste e sentieri.

E’ vietato il transito a motore fuoristrada e possono essere ammessi solamente piccoli mezzi per il trasporto di singoli portatore di handicap motorio o mezzi per l’attività agricola‘.

In spregio a questa norma, il raduno degli scout ha comportato (Cfr. la documentazione fotografica allegata) l’alterazione morfologica dell’area (prima, ad opera delle ruspe, che hanno preparato il sito, poi, per effetto della presenza di migliaia di persone), l’installazione di tende, palchi, servizi igienici, la permanenza ‘fuori pista’ di decine di migliaia di persone e il transito giornaliero di numerosi camion.

Quel che è ontologicamente inammissibile in un’area protetta; tanto che il raduno non poteva essere autorizzato.

Art. 43 – Divieti

Nel territorio del Parco è sempre vietato, se non espressamente e specificamente autorizzato:

  1. a) il campeggio, l’attendamento e simili;
  2. b) il pernottamento con roulottes, caravans, camper e simili; (…)
  3. i) lo svolgimento di manifestazioni, quali ‘war games’, ‘rave party’ e similari’.

A fronte di tale disposizione, il raduno svoltosi nel Parco (che è stato – anche – campeggio e ‘manifestazione’), risulta in oggettivo contrasto con la disciplina di tutela dell’area protetta.

Art. 45 – Opere ed interventi vietati

Nel territorio del Parco sono vietati:

– la realizzazione di trasformazioni edilizio-urbanistiche (…) e tutte le opere che possono modificare lo stato dei luoghi; (…)

– il deposito di materiali all’aperto;

– l’esecuzione di scavi, riempimenti, pavimentazioni, arginature;

– l’esecuzione di fognature, linee e condutture sotterranee e soprelevate, pozzi e cisterne;

– l’asportazione di torba, sabbia, terreno vegetale e i movimenti di terra in genere;

– la collocazione, anche provvisoria, di manufatti, chalet, baracche e ricoveri di qualsiasi natura e materiale‘.

Il raduno AGESCI ha comportato la completa e oggettiva violazione di tali divieti; con l’effetto che l’area protetta di San Rossore è stata oggetto di un abuso di enormi proporzioni che ha alterato e violato il delicato equilibrio del suo ecosistema.

Art. 48 – Emissioni sonore

Sono vietate le emissioni sonore che possono arrecare disturbo all’habitat naturale nelle sue varie componenti‘.

Art. 49 – Emissioni luminose

Sono vietate tutte le emissioni luminose, fisse o temporanee, che possono arrecare disturbo agli habitat naturali.

Sono vietati nuovi impianti di illuminazione e/o nuovi punti di illuminazione nelle zone individuate dai Piani di Gestione come riserva naturale‘.

Per il popolo scout il Parco ha autorizzato l’installazione di luci e altoparlanti e ha lasciato svolgere concerti e quant’altro, in spregio alla suddetta normativa (oltre che del buon senso e della sensibilità naturalistica de minimis).

E non basta.

La manifestazione nazionale ospitata nell’habitat di San Rossore vìola anche le prescrizioni del Piano di Gestione.

Art. 14 Prati

Anche i prati sono importanti ecosistemi all’interno della Tenuta. Costituiscono un habitat ideale per alcune specie faunistiche e floristiche. Svolgono infine una primaria funzione nell’offrire pasture agli ungulati selvatici, permettendo così un danneggiamento minore nelle zone boscate. Nelle zone destinate a prati è previsto il mantenimento dell’andamento naturale delle aree, senza interventi di sistemazione del terreno, né in funzione di coltivazione agricola, né di altri usi‘.

Il raduno AESCI è stato ospitato in una zona di prato (anche se non sono mancati gli ‘sconfinamenti’ in aree boscate) e ha comportato – come già detto, l’alterazione massiva del sedime (Cfr. la documentazione fotografica allegata), in cui, al manto vegetale, si è sostituita la sabbia.

Art. 18 – Riserve naturali

‘(…) Scopo delle Riserve naturali è la manutenzione, la difesa e la ricostituzione degli habitat naturali. L’uso per altre finalità di tali riserve, o di parti di esse, è subordinato alle finalità di protezione, valorizzazione e potenziamento dell’ambiente naturale.

Nelle riserve sono ammessi i seguenti interventi: miglioramento e tutela del patrimonio naturale, organizzazione di sentieri per la didattica naturalistica (ove compatibili), opere necessarie allo svolgimento delle attività scientifiche‘.

Con tutta evidenza, la Tenuta di San Rossore non avrebbe potuto essere trasformata nel campeggio degli scout, né essere utilizzata per le loro attività di svago.

Art. 32 – Le modalità di fruizione

Nel Parco è ammessa la ‘fruizione non guidata‘ e la ‘fruizione guidata‘: sempre con severe accortezze con riferimento alle modalità di visita, alla limitata quantità di presenze in contemporanea, etc.

Certo, la permanenza (o la fruizione) vacanziera di 32.000 persone tutte insieme non è nemmeno presa in considerazione.

La breve e sintetica analisi della normativa di gestione del Parco evidenzia la ontologica incompatibilità tra il raduno degli scout e il Parco medesimo; ed evidenzia la forzatura (non solo culturale ma giuridica) che si è consumata con la determinazione del Direttore che ha autorizzato l’AGESCI a svolgere nella Tenuta di San Rossore il suo raduno nazionale.

Ma non basta.

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Quel che occupa è il frutto di un procedimento autorizzatorio affatto viziato, che mal nasconde l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsa istruttoria e sviamento.

Come già detto, la manifestazione degli scout è stata autorizzata con la determinazione del Direttore del Parco 4.6.2014, n. 340.

Detta autorizzazione è stata rilasciata a seguito dello svolgimento di una Conferenza dei servizi che si è riunita due (sole) volte, la prima, il 9.3.2014, la seconda, il 27.5.2014.

Si indicano, qui di seguito, i più macroscopici vizi del procedimento autorizzativo che, non sono sviste formali, ma forzature e leggerezze istruttorie di estrema gravità che hanno portato ad autorizzare il non autorizzabile.

Primo.

La Conferenza è uno strumento tecnico-gestionale delle P.A., estraneo alla funzione politica degli enti e appannaggio esclusivo della potestà gestionale dei dirigenti.

Nella specie, il Comune di Pisa, membro della Conferenza quale ente territoriale di prima competenza per tutti gli aspetti lato sensu urbanistici ed edilizi dell’evento, ha illegittimamente partecipato ai lavori per il tramite non di un dirigente ma del capo di gabinetto del Sindaco, Sig. Maurizio Gazzarri.

L’incompetenza funzionale del delegato del Sindaco (che si è avocato una potestà gestionale dirigenziale) attesta l’illegittima partecipazione del Comune di Pisa al procedimento e l’antigiuridicità del suo assenso alla manifestazione.

Secondo.

La Conferenza è uno strumento ‘di sintesi’, che consente l’istruttoria contestuale da parte di tutti gli enti competenti rispetto alla determinazione da assumere; ma la Conferenza non consente l’alterazione delle competenze decisionali.

Nella specie, nonostante sia esclusivamente municipale (e in capo al dirigente del settore) la competenza ad autorizzare le opere costruttive tutte, l’autorizzazione a realizzare i lavori nella Tenuta è stata rilasciata dal Direttore del Parco, al quale spettava esclusivamente di emettere il nulla osta ambientale.

Terzo.

L’abuso consumato nella Tenuta di San Rossore attiene anche alla realizzazione di un campeggio per 10.000 tende (e accessori).

Ai sensi della l.r. della Toscana n. 84/09 è il Comune che può rilasciare l’autorizzazione alla costituzione di campeggi (anche solo temporanei) e non l’Ente Parco che, nella specie, non solo ha deciso ma è stato il soggetto promotore del procedimento (a fronte di un parere immotivato, espresso dal delegato del Sindaco di Pisa, privo di competenza).

Quarto.

Il 7 marzo 2014, nel corso della prima seduta della Conferenza, l’ARPAT ha rilevato la sussistenza di ‘problematicità inerenti l’inquinamento acustico: ci sono aspetti che non sono stati accuratamente valutati e considerati, come ad esempio gli impianti di diffusione sonora e non si è tenuto di conto del rumore antropico, (nonostante che, ndr) l’aspetto umano non va(da) trascurato. Difficile valutare l’effetto antropico delle voci dei ragazzi – continua l’ARPAT; questa manifestazione si svolgerà in area classificata con classe acustica 1 e 2 e in base al piano del Comune vi era il divieto di manifestazioni di questo genere all’interno del parco. Il Comune deve presentare parere all’USL 5 Pisa per il superamento dei limiti acustici. Nell’area sarà previsto lo svolgimento delle celebrazioni, quindi sussiste la necessità di opportuna deroga. Inoltre si sottolinea che l’Ente Parco dovrà fare deroga al proprio regolamento, il quale pone restrizioni precise all’inquinamento acustico. Deve essere richiesta e ottenuta questa deroga‘.

Ora, a parte che la ‘deroga’ delle prescrizioni che impedivano di autorizzare l’evento in parola non è prevista in alcuna norma (ed è anzi esclusa dall’art. 30 del Regolamento del Parco), rimane fermo che, nel prosieguo dei lavori, né la Conferenza, né il Parco hanno acquisito le suddette ‘deroghe’ e i pareri degli enti sono stati raccolti con un tasso di laconicità che merita giustizia.

E sia consentito di evidenziare la (dis)qualità del contraddittorio, in sede di Conferenza, tra l’ARPAT, il Sig. Renzo Fusaro e lo ‘Studio tecnico’ (Cfr., pag. 4 del verbale della prima seduta), a proposito della non autorizzabilità nel Parco delle manifestazioni musicali (Cfr. in allegato il video del concerto svoltosi nella Tenuta).

Alle eccezioni dell’ARPAT, è stato risposto che l’autorizzazione per lo svolgimento degli intrattenimenti musicali non doveva essere richiesta in ragione della natura non commerciale dell’evento (quasi che il rumore non sia uguale a se stesso a prescindere dalla natura commerciale o non della sua ragione).

Ogni commento è superfluo, salvo questo: è innegabile la sottovalutazione delle problematiche non solo giuridiche ma tecnico-scientifiche sottese al casus. E ciò, da parte di un Ente che ha come fine precipuo la conservazione dell’area naturale affidatagli, è inaccettabile.

Quinto.

L’ingresso di 32.000 persone (al netto degli addetti) in un’area protetta è un fatto mai accaduto e mai ipotizzato.

Ciononostante, esso è stato autorizzato dall’Ente Parco sulla base delle inconsistenti valutazioni di cui ai verbali della Conferenza.

Obiettivamente, non v’è stata analisi alcuna della compatibilità tra il raduno e la disciplina urbanistico-ambientale della Tenuta, con una minimizzazione e sottovalutazione delle problematiche di protezione che non sono accettabili.

E non può essere irrilevante che, in contraddizione con la prassi, nel caso in parola il Parco abbia omesso di richiedere il parere di fattibilità al Comitato Scientifico; così come non può non essere stigmatizzata l’indifferenza del Parco medesimo alle formali eccezioni espresse, motu proprio, dal ridetto Comitato.

Irrinunciabile è poi il rilievo che, inspiegabilmente, come risulta nell’allegato depliant degli ‘eventi pisani’, stampato e diffuso nellaprimavere del 2014 (prima dello svolgimento della Conferenza) il raduno degli scout era già indicato tra gli appuntamenti del mese di agosto.

E alla sequela di violazioni, contraddizioni, sottovalutazioni e finzioni istruttorie fin qui dette è in effetti seguita la dannosità del raduno.

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Negli allegati al presente esposto è dato di rinvenire i dati (anche fotografici) relativi agli effetti della manifestazione qui in contestazione.

Essi riguardano la flora e la fauna e rappresentano un’ipotesi grave e obiettiva di danno ambientale.

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Gli scriventi, tutti vicini al Parco per ragioni professionali, di studio, di fruizione e di tradizione, sono convinti di aver adempiuto un dovere civico e morale nell’aver indirizzato a Codesta Procura la presente segnalazione.

Tutti sono disponibili a meglio spiegare e chiarire quanto è di loro conoscenza; e tutti sono convinti che nell’agosto 2014 si è consumato un gravissimo vulnus nei confronti del Parco e, più in generale, nei confronti della Cultura naturalista e ambientalista, sconfitta dalla logica della antropizzazione di massa (ludica e senza ragione) anche nei luoghi della naturalità vulnerabile e della protezione biologica.

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Voglia perciò Codesta Autorità giudiziaria valutare il rilievo di quanto esposto per indagare sui fatti accaduti e rinvenire le eventuali responsabilità penalistiche che essi abbiano integrato.

In allegato:

  1. Regolamento e (2) Piano di gestione del Parco;
  2. determinazione 4.6.2014, n. 340;
  3. verbali della Conferenza dei servizi;
  4. foto del Parco prima e dopo il raduno;
  5. video del concerto del 7 agosto 2014;
  6. relazioni tecniche;
  7. depliant.

Pisa, 22 settembre 2014

Andrea Corti

Alessandro Spinelli

Beatrice Bardelli

Alessandro Moretti

Giuliano Macchi

Mauro Domenico Umberto Nozzolini

Elena Zito

Fabio Garbari

Luigi Piccioni

Alison Frank

Guido Nassi

Avv. Giancarlo Altavilla